AZIMUT S.P.A. E’ SOCIETA’ PARTECIPATA, NON IN CONTROLLO PUBBLICO.

 

A fine 2020, in sede di revisione periodica delle partecipazioni detenute dagli enti locali ai sensi del art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., Azimut S.p.a. è stata classificata dagli enti locali stessi quale società “PARTECIPATA”, non in controllo pubblico, bensì in controllo congiunto pubblico-privato.

Il socio pubblico di maggioranza (Ravenna Holding S.p.a.) ne ha dato comunicazione durante l’Assemblea Soci dello scorso 01.02.2021, fermo restando - per indirizzo degli enti locali - che la società continui ad applicare, compatibilmente con la sua natura mista, gli istituti in precedenza attuati come società a controllo pubblico, seppur in via di autoregolamentazione e non in conseguenza di un obbligo di legge.

Il PTPCT 2020-2021-2022 e successive revisioni (pubblicati nella sezione “Società Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”) trattava già, nel capitolo 3.2.4. “Il controllo della società”, l’evoluzione giurisprudenziale circa la qualificazione di “partecipata” delle società miste costituite con gara a c.d. “doppio oggetto”, con caratteristiche del tutto analoghe a quelle individuate nello Statuto e nei Patti Parasociali di Azimut S.p.A. L’approdo giurisprudenziale appare “definitivo”, convergendo in tal senso sia la Corte dei Conti Sezioni Riunite in Controllo che in sede Giurisdizionale.

Si riporta di seguito l’estratto dell’allegato A alla delibera del C.C. di Ravenna 10.12.2020 n. 125 avente ad oggetto “Revisione periodica società partecipate ai sensi dell’art. 20 de D.Lgs. n. 175/2016.”

“Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l’eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell’art. 2, comma 1, lett. b).

Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di “controllo pubblico” nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all’articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. “doppio oggetto” la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporterebbe un controllo congiunto pubblico - privato della società.

Rivestono particolare importanza al riguardo, per l’evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale 4.7.2019 n. 17 , Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11. Si citano poi Corte dei conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un’unica Amministrazione, esclude l’effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati. Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l’art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell’intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l’approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in CdA il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria. L’art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l’Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l’attribuzione della “gestione ordinaria della società”.

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l’assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura “pubblica” appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione.

Nulla cambierebbe di sostanziale nell’applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).”

Si evidenzia che le peculiarità sopraesposte caratterizzano la società sin dal momento della costituzione della società mista il 01.07.2012 e pertanto la società deve intendersi necessariamente “PARTECIPATA”, a controllo congiunto pubblico-privato e non in controllo pubblico, a fare data dalla sua costituzione.

Peraltro Azimut S.p.a., considerata la sua natura di società mista, applicava già in precedenza un regime peculiare per diversi istituti, che la differenziavano dalle altre società pubbliche ed in particolare da quelle in house.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., Azimut S.p.A. non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 3.3.2. del vigente "Regolamento per incarichi professionali e contratti" aziendale (doc. AZQG15R), la società opera pertanto contrattualmente su un piano privatistico e l'eventuale applicazione di normativa pubblicistica avviene unicamente in via di autolimitazione per le norme specificamente richiamate nel proprio regolamento e nella documentazione di gara, con conseguente competenza del giudice ordinario. L’applicazione di tale normativa pubblicistica avviene pertanto non in adempimento di un obbligo normativo, con la conseguenza che l’eventuale violazione consegue unicamente a quanto previsto dal proprio regolamento e dalla documentazione di gara.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., confermando un precedente indirizzo giurisprudenziale, sottrae inoltre gli amministratori ed i dipendenti di una società mista dalla giurisdizione della Corte dei Conti.

La classificazione come “partecipata” e non in “controllo pubblico” esclude inoltre l’applicazione di istituti specifici previsti dalla normativa vigente per le società a controllo pubblico:

a)    regolamento per il reclutamento del personale ex art. 19 2° comma del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. Azimut ha adottato e continuerà ad applicare il proprio regolamento (AZQG12P) secondo quanto previsto dalla norma citata, unicamente in via di autolimitazione. L’art. 19 citato qualificava già in ogni caso il contratto di lavoro come privatistico e già attribuiva la competenza sulle procedure di selezione al Giudice Ordinario. L’applicazione avviene pertanto su base volontaria e non in adempimento di un obbligo normativo;

b)   separazione contabile delle attività economiche prodotte da diritti speciali ed esclusivi rispetto ad altre attività svolte in regime di economia di mercato (art. 6 1° comma de D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Azimut S.p.a. adempie a tale disposizione in via di autoregolamentazione e non sulla base della disposizione soprarichiamata;

c)       predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 2° comma de D.Lgs. n. 175/2O16 e s.m.i.). Azimut S.p.a. adempie a tale disposizione in via di autoregolamentazione e non in adempimento di un obbligo normativo;

d)      normativa anticorruzione (nomina RPCT, redazione PTPCT; ecc.) ai sensi dell’art.  2 bis comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. richiamato dall’art. 1, comma 2 bis, della L. n 190/2012. Azimut S.p.a. adempie pienamente alla normativa anticorruzione prevista per le società controllate (nomina RPCT, adozione PTPCT, ecc.) in via di autoregolamentazione e non in adempimento di un obbligo normativo;

e)      normativa sulla trasparenza prevista “per quanto compatibile” per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2 bis comma 2 lett. b del D.gs. n. 33/2013 e s.m.i.. L’ultimo comma del medesimo articolo prevede per le società “partecipate” la pubblicazione dei dati e dei documenti inerenti l’attivò di pubblico interesse. Azimut S.p.a. applica invece integralmente al pari di una società controllata la normativa in materia di trasparenza (e quindi anche di accesso civico) in via di autoregolamentazione e non in adempimento di un obbligo normativo;

f)       regolamentazione dei compensi degli amministratori, ai sensi dell’art. 11 6° comma de D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. Nel transitorio dell’adozione del regolamento ministeriale previsto dalla norma sopra richiamata trovano applicazione le diposizioni di cui al successivo comma 7 che richiama le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo della L. n. 135/2012. La classificazione di società “partecipata” e non in controllo pubblico comporta il venire meno di tale regime normativo. Peraltro detta normativa non trovava già in precedenza applicazione per una società mista che gestisce servizi pubblici di interesse generale essendo esclusa dall’ ambito di applicazione del citato art. 4 comma 4 e 5 della L. 135/2012  (società “strumentali” che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato; società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta) ed ancora prima dalle limitazioni imposte dall’art. 6 della L. n. 122 /2010 (società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ ISTAT - società no profit; società interamente pubbliche). Si evidenzia in ogni caso che in via di autolimitazione il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2012 (data di avvio della società mista);

g)      limitazione in merito alla composizione dell’organo amministrativo con previsione di norma di un amministrare Delegato, salvo casi motivati di deroga (art. 11 2° e 3° comma de D.Lgs. n. 175/2016). Azimut S.p.a. ha in ogni caso modificato lo Statuto ai sensi dalla sopracitata normativa, motivando ai sensi dell’art. 11 3° comma citato la composizione de Consiglio di Amministrazione.

 

La Direzione di Azimut SpA

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